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Il sindacalismo sociale come canale incandescente del conflitto

di Salvatore Corizzo (2020)

Una strana coincidenza temporale ha voluto che scrivessi questo testo lo scorso 14 ottobre 2020, ovvero a quarant’anni esatti da quella famosa “marcia dei quarantamila”, un vero e proprio spartiacque nelle vicende operaie e sindacali del nostro paese.
A mio avviso quel momento segnò la fine simbolica dell’innovazione radicale/eretica della pratica sindacale (sia chiaro, esperienze innovative, radicali ed eretiche sono proseguite anche negli anni a seguire e anche oggi abbiamo esperienze esemplari, tuttavia in forma meno dirompente rispetto a tutto ciò che si mosse tra l’inizio deli anni 50’ e la fine dei 70’), nonché la genesi di una vera e propria controffensiva della classe padronale, volta a distruggere il sistema di relazioni sindacali consolidatesi dal
secondo dopoguerra sino ad allora. Tale controffensiva è ancora in atto (vedi le dichiarazioni del presidente di Confindustria), spetta a “noi” avere il coraggio, la forza e l’umiltà di invertire l’inerzia.
Sono ormai molti anni che, in maniera paziente e incessante, è in atto un processo di erosione e smantellamento di quelle che erano le garanzie conquistate dalle lavoratrici e dai lavoratori all’interno dei posti di lavoro. Le trasformazioni del mercato del lavoro, i continui attacchi della componente padronale all’interno di un contesto di economia globalizzata, hanno profondamente differenziato il lavoro sotto numerosi aspetti che appaiono vieppiù rilevanti sul piano individuale e collettivo, dalla
“liberalizzazione” dei licenziamenti, alla istituzionalizzazione dei rapporti di lavoro precari, sino agli attacchi al legittimo esercizio dei diritti sindacali.

In questi tempi pandemici, di crisi politica e sociale, assume una valenza
strategica rivendicare e lottare per un lavoro dignitoso, un welfare che sia davvero universale, una fiscalità in grado di pesare soprattutto nei confronti dei settori più ricchi della società, contro ogni discriminazione di genere e razza. Insomma è necessario lottare per una società che metta al centro i diritti degli esseri umani e tutte quelle attività che curano e sviluppano la vita stessa.
In particolare, nel contesto appena descritto, il sindacalismo sociale può giocare un ruolo determinante in quanto agente del conflitto in questo paese. Ciò perché forme sindacali innovative possono legittimarsi a vantaggio dei milioni di lavoratrici e lavoratori, precarie e precari, nonché a vantaggio di tutti quei settori della società che, di fatto, subiscono una vera e propria conventio ad excludendum da parte delle istituzioni statali. Sono sempre di più le fasce di popolazione che vengono spinte ai margini dell’ordinamento giuridico grazie al combinato disposto tra provvedimenti
legali e provvedimenti di natura giudiziale, che stanno trasformando in maniera “regressiva” il complesso di diritti e doveri su cui poggia il nostro sistema repubblicano. Da questo punto di vista l’esercizio di forme di potere/contropotere sindacale, dentro e fuori i luoghi di lavoro, può dare spazio di agibilità e di “cittadinanza” a tutte le soggettività spinte ai margini della vita politica e sociale del paese. Come già è accaduto nella nostra storia repubblicana, una pratica sindacale radicale e innovativa può diventare un canale incandescente, in cui indirizzare lo scontro tra
potere costituente (come ontologicamente è l’esercizio della pratica sindacale) e potere costituito (politico/istituzionale) e, in questa fase politica, in grado di assurgere a significante complessivo della lotta per una radicale trasformazione di questo paese, sia sul piano sociale che politico. Come detto, tale canale va attraversato e alimentato, facendolo vivere di conflitti/rivendicazioni/elaborazione di un pensiero radicale. Ma per poter fare questo, credo siano due le questioni paradigmatiche da cui partire e su cui aprire un dibattito pubblico che possa comprendere lavoratrici e lavoratori, realtà sindacali e sociali, giuristi militanti.

LA NECESSITA DI UNA RADICALE TRASFORMAZONE DELL’ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA DEMOCRAZIA SINDACALE
È indubbio che lo Statuto dei lavoratori abbia rappresentato la conclusione della lunga marcia di acquisizione della cittadinanza del lavoro nell’economia e nella società italiana, sulla scia di un percorso che accomuna le società occidentali nel XX secolo. Le trasformazioni avvenute nel corso del ventesimo secolo sono debitrici
all’organizzazione dei lavoratori, segnatamente alle organizzazioni sindacali che hanno organizzato il conflitto, incanalato le domande dei lavoratori attraverso la contrattazione collettiva, determinando un lento ma inesorabile cambiamento degli assetti politici delle società europee: allargamento del voto (cittadinanza politica), definizione dei diritti sociali collegati alla partecipazione al lavoro.
Tuttavia, ad oggi, quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori (in particolare in relazione al titolo III), risulta essere una fotografia “bugiarda” di quelle che sono le effettive relazioni industriali e sindacali all’interno dei luoghi di lavoro. Le lavoratrici e i lavoratori sono sempre più succubi delle decisioni prese dalle componenti sindacali per conto e nome proprio, senza alcuna possibilità di poter incidere sulle decisioni prese; inoltre molte componenti sindacali rappresentative in azienda vengono di fatto escluse dai tavoli di trattativa contrattuale e più in generale dall’esercizio complessivo dei diritti sindacali.
Da questo punto di vista, è ormai consolidata la critica all’inefficacia della portata del testo originario dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, il quale indicava un concetto di rappresentatività “presuntiva”, derivante dall’esperienza unitaria dei sindacati confederali. Molti sono stati i tentativi – in particolare di natura giudiziale o tramite accordi tra le componenti sindacali o di natura referendaria – di rinnovare la rappresentanza sindacale. Già nel ’74, infatti, la Corte Costituzionale indicava la
necessità che il diritto alla rappresentanza delle associazioni sindacali fosse
connesso ad un criterio di “effettiva rappresentatività” e ciò al fine di permettere l’esercizio della rappresentanza anche a quelle realtà sindacali effettivamente radicate all’interno dell’unità produttiva. Come già anticipato, vari sono stati i tentativi di modificare il sistema della rappresentanza sindacale, provando a dare centralità alla scelta dei lavoratori e delle lavoratrici, da questo punto di vista l’intuizione delle
R.S.U. andava in questa direzione, permettendo di votare i propri rappresentanti sindacali (sappiamo poi che l’utilizzo che se ne fa non ha portato a quella democratizzazione sui luoghi di lavoro sperata). Con la sentenza 231 del 2013, si è provato a porre rimedio all’esito nefasto del referendum del 1995, che determinò esiti paradossali in relazione all’intenzione dei promotori del referendum, ossia sottrarre il
monopolio della rappresentanza ai sindacati confederali; gli stessi, con ogni
probabilità, non avevano calcolato una conseguenza restrittiva del nuovo testo della norma: un sindacato che non avesse stipulato un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva interessata, veniva di fatto escluso. Ebbene la predetta sentenza, dichiarando incostituzionale l’art. 19 primo comma lettera b, è stata in grado di porre rimedio rimedio a quella forma impropria di sanzione del dissenso nei confronti del sindacato maggiormente o ampiamente rappresentativo nell’unità produttiva, ma
non firmatario dei contratti collettivi.
Alla luce di queste considerazioni, in primo luogo è fondamentale rivendicare una legge che affermi che i diritti di democrazia e di rappresentanza sindacale sono in capo alle lavoratrici e ai lavoratori. Una legge, pertanto, che permetta alle lavoratrici e ai lavoratori di scegliersi la propria rappresentanza sindacale, senza dover fare i conti con l’odioso criterio selettivo della sottoscrizione dei contratti collettivi, nonché
riconosca a chi esercita la rappresentanza sindacale la facoltà di sedersi ai tavoli di trattativa ed infine sancisca l’obbligo, per il datore di lavoro, di invitare al tavolo tutte le rappresentanze presenti in azienda.

ABOLIRE (DAVVERO) I C.D. DECRETI SALVINI

In queste settimane varie componenti politiche hanno esultato dichiarando
l’abolizione del c.d. decreto Salvini. Tralasciando di entrare nel merito della portata delle piccole modifiche attuate alle norme in questione, c’è da osservare che l’impianto repressivo, volto a criminalizzare anche pratiche di lotta sindacali, è tutt’ora in essere.
Infatti rimangono tutt’ora in vigore le due fattispecie delittuose tradizionalmente volte a contrastare il dissenso politico e le lotte sociali dei movimenti politici e sindacali del secolo XX: il delitto di invasione di terreni o di edifici e il delitto di blocco stradale ovvero di ostruzione o ingombro di binari.
Nello specifico, l’art. 23 del decreto legge 113/2018, modificando l’art. 1 d.lgs. 22 gennaio 1948 n. 66, ha “ripenalizzato” il blocco stradale ordinario, e l’ostruzione o l’ingombro di binari, al fine di “garantire, ai massimi livelli, il diritto alla libertà di circolazione di cui all’art. 16 della Costituzione, mediandone il disagio o la compressione derivante dall’esercizio di altri interessi e libertà contrapposti, quali la libertà di manifestazione o di sciopero”. E’ evidente come tale norma ha penalizzato e di fatto reso impossibile l’esercizio dei diritti sindacali che trovano il proprio fondamento politico e giuridico nell’esercizio di un antagonismo nei confronti della controparte padronale.

La disposizione in questione ha sollevato, da sempre, ampie riflessioni sul difficile bilanciamento fra il diritto di salvaguardare la sicurezza e la libertà di circolazione e la piena attuazione del diritto di manifestare il proprio pensiero e, di conseguenza, il proprio eventuale dissenso politico. E’ accaduto di frequente che, proprio attraverso il reato di blocco stradale, intere categorie di lavoratori o associazioni di categoria abbiano espresso la propria protesta verso decisioni politiche ritenute pregiudizievoli.
Si pensi, ad esempio, alla recente ostruzione delle reti stradali da parte dei pastori sardi, che protestavano per il crollo del prezzo del latte, o ai recenti blocchi dei grandi snodi logistici, messi in atto da alcuni sindacati per entrare nella trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore della logistica. Al momento è opportuno ricordare che i lavoratori e le lavoratrici rinviati a giudizio per il reato di cui sopra, contestato nell’ambito di proteste sindacale (dalla vertenza dei pastori sardi
alla vertenza Italpizza), sono circa 100, un numero davvero inquietante.
Inoltre rimangono tutt’ora in vigore le disposizioni presenti nel decreto Salvini Bis, che hanno trasformato da contravvenzioni a delitti alcune fattispecie, tra cui l’utilizzo di fuochi d’artificio o fumogeni e il travisamento.
Dunque è evidente come tale impianto repressivo svuoti di qualsiasi efficacia conflittuale l’esercizio della pratica sindacale, lasciando, nei fatti, spazio solo alle componenti che agiscono sul piano della concertazione e sono “ben volute” dalla componente padronale.

Per essere all’altezza della fase politica che stiamo attraversando, e per poter immaginare una azione sindacale efficace, in grado di portare il conflitto dentro e fuori i luoghi di lavoro, non possiamo prescindere dall’immaginare forme innovative della democrazia e rappresentanza sindacale e dobbiamo chiedere a gran voce una (vera) abolizione dei “decreti sicurezza”. Sono due assi necessari per riaccendere il conflitto in questo paese. Apriamo il dibattito.

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Lotte e diritti nel mondo della Gig Economy

di Alessandro Brunetti (2018)

LA FABBRICA DEL SOGGETTO
Spesso e giustamente ci si interroga, dal punto di vista teorico-politico, sui “nuovi” lavori e, analizzandoli, si tenta di tracciare delle mappe; ovvero di coglierne le tendenze di fondo, per mettere in luce le penosità e le possibili vie di fuga. Il punto chiave, per ogni mappa, è che sia sincera. Servono delle coordinate oggettive per poterla leggere, altrimenti – se viene meno l’accuratezza geometrica – è inservibile.
Tali proiezioni analitiche sui cambiamenti in atto nel mondo del lavoro, e con particolare riferimento al versante delle “vie di fuga” possibili, spesso non vengono percepite come immediatamente praticabili da chi intercetta, dialoga e tenta di organizzare il lavoro precario. Ecco, dal basso e dentro le pancia del lavoro precario – che è brutta, sporca e cattiva – sembra che le letture sul lavoro che cambia spesso siano inficiate da una confusione di fondo: si confonde la bussola con la mappa.
Per avere una mappa sincera occorre necessariamente distinguere il “dove
vorremmo andare” dal “dove siamo”. Quando impatto il lavoro che cambia, devo dire come lo vorrei a partire da un’assunzione sincera di come lo trovo. E la verità è che le nuove forme di lavoro, nelle loro tendenze di fondo, non sono subordinate ma quasi sempre servili. Un secolo di lotte operaie che hanno costituito l’agglutinarsi del diritto
del lavoro non muovevano dall’idea di rivendicare il lavoro fordista così come lo abbiamo conosciuto: inumano, maschio, bianco, ripetitivo e carcerario. Ma proprio perché lo riconoscevano come tale, chiedevano in cambio delle garanzie per attenuarne i processi di disumanizzazione. Proprio partendo da ciò che era. Dunque, se è servile, qualsiasi edulcorazione che scambia il desiderio con la mappa rischia di aprire un’autostrada ad un idealismo inoffensivo.
Detto questo, l’edulcorazione che spesso capita di incontrare nelle letture più ottimistiche della drammatica crisi che ha ingoiato il lavoro e – apparentemente – i suoi diritti, non sono (solo) frutto dell’errore del singolo osservatore, ma al contempo sono anche l’esito di un complesso processo in cui il capitale è giunto alla costruzione di un vero e proprio senso comune, funzionale alla sopravvivenza del sistema. Le meccaniche dello sfruttamento si naturalizzano talmente tanto che sfuggono allo sguardo, si celano ai nostri occhi. Di conseguenza anche le letture
critiche rischiano di perdersi. E questo rischio è tanto maggiore se non hai un contatto quotidiano e reale con i vissuti coinvolti e non ti poni l’obiettivo di intervenire qui e ora dentro le sperequazioni dei rapporti di forza. Certo da là in basso spesso le analisi si schiacciano sui bisogni e quindi rischiano di prendere poca aria. Viceversa, però, senza incrociare i bisogni, l’analisi ne prende troppa di aria, fino quasi a evaporare.
Dice Mark Fisher in Realismo Capitalista: «Il genio supremo di Kafka sta nell’aver esplorato quella specie di ateologia negativa propria del Capitale: il centro non c’è, ma non possiamo smettere di cercarlo né di ipotizzarlo. Non che però non ci sia proprio niente: è che quello che c’è non è in grado di esercitare le proprie responsabilità». Dunque il rapporto di dominio nella contemporaneità tende a diventare ectoplasmatico perché l’avversario sfugge, si mimetizza, evapora. C’è ma non si vede.
Dice sempre Fischer che alla base dell’impulso contestatario degli anni Sessanta veniva percepita l’esistenza di una controparte maligna che negava in maniera arbitraria il diritto al benessere mentre uno dei traguardi delle élite globali «è stato proprio l’aver saputo evitare qualsiasi identificazione con la figura del Padre avido e ingordo» ciò nonostante i giovani si trovino attualmente in una condizione molto più dura dei loro predecessori degli anni sessanta. Attualmente – conclude «il capitalismo è una struttura impersonale e iperastratta e che questa struttura non esisterebbe senza la nostra cooperazione». Fischer ci insegna che oggi l’orizzonte
dell’antagonismo non sta più solo all’esterno, nel confronto tra blocchi sociali ma è anche interno della psicologia del lavoratore che è sia vittima di questo processo di naturalizzazione che artefice dello stesso. E questa contraddizione non è altro che l’effetto del fatto che spesso è difficile mettere a fuoco «un nemico esterno identificabile» a cui imputare la responsabilità della condizione che vivo. Soffri e contemporaneamente cooperi alla inconsapevole e incolpevole reiterazione delle
condizioni per cui soffri.
Il conflitto scatenato nella psiche degli individui non può che produrre vittime; Fisher (e prima di lui lo aveva fatto Christian Marazzi) analizza il legame tra postfordismo e aumento dei casi di sindrome bipolare: da questo punto di vista, se la schizofrenia – come hanno analiticamente dimostrato Deleuze e Guattari – la condizione che segna il limite esterno del capitalismo, allora il disturbo bipolare è la malattia mentale che del capitalismo segna l’interno. Un falso senso di libertà percepito e
agognato risponde ad un reale bisogno (di libertà e dignità), ma costituisce altresì la leva con cui il capitalismo ed il padrone provano a nascondersi come controparte dominante e oppressiva.
Il lavoratore, di conseguenza è stretto tra due polarità contrapposte: un desiderio/appagamento di libertà nel massimo regime illiberale possibile e il desiderio di un’affermazione lavorativa nel momento in cui il lavoro si scarnifica da ogni orpello identitario divenendo pura afflizione. Come si fa a non patologizzare questa scissione? Un desiderio di potenza che viene fatto girare a vuoto.
Non a caso un numero crescente di ricerche segnala l’emergenza sanitaria del nuovo millennio: i disturbi mentali, che aumentano notevolmente e
sistematicamente nei paesi del cosiddetto “primo mondo”. In particolare crescono vertiginosamente tutti quei disagi psichici strettamente legati all’ambiente in cui è inserito il soggetto (ad esempio la depressione, l’ansia, l’iperattività, i disturbi borderline e dell’attenzione).
Anche Dardot e Laval concordano sul fatto che la logica neoliberale permette di far sì che il soggetto desideri per se stesso esattamente ciò che il sistema gli suggerisce di desiderare: una forma di potere “intelligente”, “benevolo” che non opera frontalmente contro la volontà dei soggetti sottomessi, ma la guida incidendo direttamente sui loro desideri. Fischer non a caso parla di «precorporazione» ovverosia di programmazione e modellazione preventiva. Ciò ovviamente non segna, l’apocalisse, la totale assenza di vie di fuga, la sconfitta come unico orizzonte possibile stante l’introiezione del senso del limite. Vero è esattamente il contrario.
Tutto ciò indica solo che le meccaniche dello sfruttamento sono più difficili da cogliere, perché spesso sono le diottrie a esserne investite. Senza la percezione di una controparte cui imputare le responsabilità sociali della vita indegna in cui siamo costretti, si rischia di essere relegati in un eterno presente serializzato che viene saturato dall’immediatezza e dai bisogni che la schiantano: non solo faccio fatica ad agire il conflitto ma – senza un passato né un futuro – non riesco neanche a sperimentare i miei legami collettivi; e, se non li sperimento, non vuol dire che non esistono, ma che li posso solamente subire. Dunque l’esito voluto di questo
“mascheramento” è un individuo inerte, monadico, isolato e dolente.

Ecco, il diritto del lavoro, in questo contesto, lungi dall’essere accessorio meramente ancillare alla materialità dei rapporti di forza, perde totalmente la supposta “naturalità” che i padroni sognano diventi “senso comune” e può contribuire ad agevolare la mimesi dell’avversario o viceversa a contrastarla, il diritto del lavoro può aiutare a svelare o celare la controparte agevolando questi processi, può sedare o aprire spazi per agire il conflitto.
Visualizzare l’avversario implica sempre e comunque un’assunzione franca delle condizioni materiali che lo rendono avverso. Dunque se il lavoro tende a nascondersi, destrutturando il soggetto dello sfruttamento, la ricollocazione dentro un perimetro normativo dove ripersonalizzare l’avversario è precondizione centrale: per confliggere devo riconoscere il mio avversario, rivelarlo a me stesso. Le forme in cui il lavoro si dà
sono molteplici, un caleidoscopio di differenze che hanno un minimo comun denominatore, un movimento sotteso quasi sempre presente perché unico è l’obiettivo avversario: spingerti nella zona del campo dove sei più inoffensivo. Proviamo a mettere a fuoco questo movimento a partire da un fronte che viene comunemente annoverano come “nuovo”.

IL LAVORO NEL CAPITALISMO DI PIATTAFORMA
Nuovo o vecchio che sia, a me sembra che il lavoro nelle piattaforme digitali sia un caso esemplare di come il soggetto dello sfruttamento prova a rendersi ectoplasmatico, a scaricare su altro o su altri o sulla stessa vita messa al lavoro le responsabilità della penosità della condizione in cui siamo costretti, ad affogare il conflitto o il conflitto potenziale, annacquando la siluette della controparte sino a non vederla più. Si parla di Sharing Economy, Gig Economy, Big Data Economy, Collaborative Economy, Crowdfunding Economy. Sicuramente tali termini si
riferiscono a un insieme di pratiche differenziate che tagliano trasversalmente vari settori produttivi, caratterizzati da modalità organizzative e tecnologiche altrettanto differenti.
Nel complesso, l’economia della piattaforma riveste ancora un’importanza
relativamente minore, ma è in rapida crescita. Le stime indicano che ha generato un reddito lordo di circa 32 miliardi di euro nel 2015. Si tratta di un importo già notevolmente superiore a quello degli anni precedenti. I ricavi totali della piattaforma economica sono cresciuti del 58% nel 2014 e del 79% nel 2015.
Per mettere a fuoco i processi reali e gli effetti sul lavoro vivo è sempre utile dare parola ai protagonisti, veri portatori di un sapere vivo che travolge il tecnico e sopravanza l’analisi. Una recente ricerca pubblicata il Primo novembre del 2017 ed effettuata a Brighton tra i riders di Deliveroo descrive così l’interazione tra gli stessi lavoratori e piattaforma algoritmica:

  • «quello che appare critica è la natura intrinseca del cottimo che regola il lavoro, un sistema che induce tutti i riders ad essere in concorrenza tra di loro. Un sistema di perenne squilibrio nell’attribuzione delle consegne, sia esso reale o percepito, diventa quindi un punto di divisione importante per il suo impatto sul potenziale di guadagno».
  • «Ciò che qui è distintivo è che l’uso delle tecnologie informatiche e la gestione algoritmica hanno il risultato di oscurare le decisioni specifiche che la direzione ha preso su come il sistema dovrebbe funzionare e a chi e a cosa deve essere attribuita la priorità per il lavoro da svolgere. All’interno del ciclo tradizionale compagnie di messaggeria l’assegnazione del lavoro è distorto a causa delle preferenze individuali del soggetto preposto all’assegnazione delle consegne e al controllo con il fattorino. Tuttavia, a Deliveroo queste decisioni sono gestite mediante algoritmi di calcolo, e così sono percepite come distanti dall’intervento
    umano e come se fossero immerse all’interno delle fredde operazioni della macchina» (Gillespie, 2014, p. 182).
  • La conseguenza di tale asimmetrica informazione conduce al fatto che i riders non sono in grado di visualizzare o modellare il funzionamento di questi algoritmi, il che conduce ad un profittevole livello di frustrazione contro il percepito beneficiario di tali preferenze: tutto ciò conduce a sanguinose divisioni tra i lavoratori. La competizione tra i riders per ottenere lavoro e il fatto che un maggior numero di riders si traduce in un potenziale minor guadagno per il singolo, determina che la paga miserabile viene scaricata sulla stessa comunità di riders e limita aggregazioni solidali e segmenta in gruppi la stessa forza lavoro (ad esempio i riders che ci campano vedono gli studenti e i giovani che vivono in famiglia come meno meritevoli di lavoro del padre di famiglia).
  • Questo sistema di neocottimismo è perpetrato e diffuso pressoché impunemente grazie all’utilizzo del tipo contrattuale scelto: indipendentemente dal settore di lavoro (dalla ristorazione a domicilio – Foodora, Deliveroo – al lavoro digitale avanzato, da Uber alla piattaforme alternative, dal coworking, che produce startup), la forma contrattuale dominante è non a caso basata, in modo assai equivoco, sull’istituto giuridico del lavoro autonomo.

In buona sostanza gli elementi che qualificano la prestazione si possono riassumere in tre punti:

  1. Non vieni pagato quasi nulla, ma tanto è un lavoretto perché vuoi diventare un celebre musicista, cardiochirurgo o chissà cosa…
  2. Ha di buono la libertà, la possibilità di determinare quando lavorare e quindi ridisegnare il perimetro che – apparentemente – distingue i tempi di lavoro e di vita;
  3. Il soggetto dello sfruttamento si nasconde in un’app di uno smartphone, un software e non lo vedi mai in faccia.

Dunque si produce valore offrendo in termini collaborativi un universo valoriale intriso di bisogno:

  • Accettando di fare qualche soldo in un periodo che si presume interstiziale della vita, prima della “svolta” che presumibilmente non arriverà mai (l’economia della promessa);
  • A fronte del quale si consente lo sfruttamento del – legittimissimo ovviamente – bisogno dei libertà. Tale consenso giunge ad aderire alla percezione della subordinazione esclusivamente come un modo per metterti le catene al collo. In questa adesione sei tu stesso che rifiuti le condizioni più favorevoli per portare un attacco all’avversario. Collabori.

È evidente che è il “lavoro” tutto che, in condizioni di dipendenza socioeconomica (sia esso subordinato che autonomo), è diventato pura afflizione. Quello che potrà cambiare questa condizione è solamente il conflitto. E allora la subordinazione – se si pensa che per la legge e la giurisprudenza tale forma contrattuale non contrasta con l’assenza di orari di lavoro o con la libertà di scegliere quando e se lavorare – non
diventa il modo di mettere le mutande alla storia, sporcarsi la faccia di fuliggine, ma può essere un posizionamento strategico per poter far male senza però dover rinunciare in alcun modo a decidere quando e se lavorare. Per esempio accedendo alla tutela anti-ritorsiva se fai sciopero, al risarcimento dei danni se ti fai male, alla malattia e quant’altro. Esiste un utilizzo luddista della subordinazione la cui funzionalità è interna ai processi di lotta.
Il gioco del padrone è – mutuando una metafora calcistica – è farti credere di desiderare di metterti nella zona più inoffensiva del campo. Il tertium genus tra subordinazione e autonomia – come ad esempio i contratti coordinati e continuativi – è una invenzione tutta ed in integralmente padronale coniata con un intento puramente elusivo: è stato costruito per creare una zona grigia di subordinazione mascherata da autonomia, subordinazione senza tutele e quindi massimamente ricattabile. E infatti il tuo lavoro se è coordinato – e quindi etero organizzato – ed è continuativo non può che essere subordinato.
Di fatto, in assenza di un accesso al reddito di cittadinanza universale e
incondizionato che consenta al lavoratore di esercitare liberamente calibrazioni contrattuali interstiziali non subendo la violenza di fatto dei rapporti di forza, o sei autonomo o sei subordinato. E la polarità della dicotomia è individuata da un solo elemento sostanziale che qualifica il contratto: se hai la facoltà di auto-organizzare il processo lavorativo e se il risultato del tuo lavoro rientra direttamente nella sua sfera patrimoniale.

Nonostante tutto, alcuni giuristi, peraltro in apparente sintonia con una parte delle istanze rivendicative di alcuni lavoratori, credono sia opportuno accompagnare questo movimento, ritenendo adeguata l’applicazione di una manciata di tutele sulla quantificazione della retribuzione e sull’assicurazione in caso di incidente, che sicuramente sono meglio di niente… ma in questo modo si continua a legittimare la liceità del tipo contrattuale, si continua nel reificare la finzione di trovarsi innanzi al
lavoro autonomo e si continua a essere esposti al rischio di essere licenziati se, per esempio, si azionano quelle tutele seppur minime o se si sciopera per invocarne l’attuazione (e un giudice di Torino riesce magari anche a dire che va bene così perché la legge è dalla tua parte).
Al di là dei sotto tipi contrattuali (e di quanto è fortemente augurabile da chiunque sia dotato di buon senso) il nostro ordinamento è tutt’ora, in modo stringente, dicotomico: la prestazione di lavoro può essere autonoma ex 2222 c.c. o subordinata 2094 c.c. Fatto sta che a oggi – concretamente – l’unico portale per accedere a questi istituti normativi e retributivi (ovverosia il riferimento ai minimi tabellari stabiliti
dai contratti collettivi) o a qualche forma di stabilità contrattuale, è il riconoscimento della natura subordinata del rapporto. L’articolo 2222 del codice civile, utilizzato oggi contro i precari, coniato nel 1942 dal
fascismo, così recita: «Quando una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo» (che contiene sette articoli, fino a 2228). Dunque in regime di autonomia il lavoratore si obbliga ad eseguire il servizio e deve assicurare non il tempo ma il risultato, in cambio di un corrispettivo che può essere sia a tempo sia a cottimo. L’articolo 2225 c.c. lascia libera la determinazione del quanto da versare in cambio del lavoro. In tal modo il corrispettivo dovuto al lavoratore è stabilito
solamente dai rapporti di forza che innervano lo scambio. Dunque nella stragrande maggioranza dei casi è l’impresa il soggetto forte che impone alla parte debole – il prestatore di lavoro – le condizioni economiche, il prezzo, la retribuzione. Questo avviene anche nel rapporto di lavoro autenticamente autonomo ma impoverito perché caratterizzato da una dipendenza socioeconomica (condizione largamente preponderante nel contemporaneo). Figurarci con i riders o con qualsiasi altro finto
lavoratore autonomo che ha nella committente l’unica fonte di reddito. L’articolo 2227 consente al committente (in questo caso alla piattaforma) di risolvere il contratto anche senza dare preavviso, pagando solo il lavoro eseguito fino a quel momento; infatti Foodora ad esempio, ha immediatamente licenziato i lavoratori che hanno scioperato cancellandoli dalla rete di contatto. Quando invece è il lavoratore autonomo a non rendere la prestazione allora deve risarcire il danno.

Queste aberrazioni caratterizzate da una falsa libertà che cela il massimo grado di illiberalità devono e possono essere affrontate – tenendo sempre a mente l’obiettivo di fondo ovverosia ricollocare al centro della scena le reali condizioni di lavoro e l’antagonista – richiedendo le tutele che accompagnano il regime di subordinazione, ciò ovviamente senza dover recedere dal diritto del fattorino di autodeterminare se, quando e quanto lavorare (perché le due cose non si elidono).
Infatti un ormai vecchio ma modernissimo orientamento – recepito da una serie di sentenze della corte di cassazione – è giunto a valorizzare, in sede di qualificazione del rapporto di lavoro, la dipendenza socio-economica, ossia quella «doppia alienità», dell’organizzazione del lavoro e del risultato utile della prestazione, entrambi appartenenti al datore di lavoro che – secondo il noto insegnamento della Corte Costituzionale (sent. N. 30/96) – contraddistingue la condizione del lavoratore subordinato.

In base alla corretta indicazione della Corte Costituzionale, ripresa anche dalla Corte di cassazione (vedi sentenza 820/2007), si configura la subordinazione quando il lavoratore è collocato stabilmente all’interno dell’organizzazione imprenditoriale altrui, svolgendo una porzione dell’oggetto dell’attività d’impresa – le mansioni – indicata dal datore di lavoro. Occorre valutare nel caso concreto la sola ricorrenza
delle seguenti circostanze:

  1. l’inserimento, o meno, del lavoratore all’interno della struttura organizzativa dell’impresa. Occorre cioè verificare se la sua posizione sia, o meno, essenziale per lo svolgimento dell’attività aziendale;
  2. che il lavoratore sia in possesso, o meno, di una propria autonoma struttura organizzativa, oppure invece effettui la propria prestazione all’interno dell’organizzazione aziendale altrui;
  3. che la prestazione di lavoro assicuri, o meno, un risultato che entra
    immediatamente nella sfera patrimoniale e nella disponibilità del datore di lavoro.

A ciò si aggiunga che nel Dlgs 81/2015, con cui il Jobs Act ha tra le altre cose annullato il contratto a progetto, è stata introdotta la seguente norma: con il comma 1 dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81/2015 che così recita: «a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche
con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

Per una curiosa eterogenesi dei fini, tale norma viene comunemente interpretata come una modernizzazione del concetto classico di subordinazione: è subordinato anche il lavoratore che – pur svolgendo la prestazione in autonomia – è eteroorganizzato ma non eterodiretto, paradossalmente riacquistando protagonismo l’orizzonte della corte costituzionale del 1996 della doppia alienità.
Innanzi a questa situazione di totale subalternità, individuare una normativa ad hoc con delle tutele minime (un salario minimo e una tutela assicurativa minima) appare:

  • del tutto inadeguata rispetto alla natura, al livello di ricattabilità e di
    sottomissione reale che vive il rider, ovverosia un vero e proprio fattorino pagato a cottimo
  • non risolverebbe il problema della stabilità del rapporto, senza il quale nessuna tutela sebbene minima è difficilmente esigibile in caso di inadempimento totale o parziale, proprio perché il lavoratore è perennemente sotto il ricatto della libera rescindibilità
  • reificare l’assenza di una tutela adeguata contro le discriminazioni. Il che manomette – come abbiamo visto con il caso Foodora – anche l’efficacia della lotta. Se scioperi sei fuori.

In questo caso il rapporto di lavoro subordinato non solo fotografa la materialità dei rapporti di forza ma è anche tatticamente l’unica posizione che consente di esercitare efficacemente il conflitto. Ciò a maggior ragione se si pensa che – come già evidenziato – non può in alcun modo confliggere con l’autodeterminazione dei tempi di lavoro.
Che questa sia la fotografia più sincera della mappa lo dicono anche due
recentissime sentenze, della Corte Suprema della California e della Corte di Appello sezione lavoro di Londra.
Nella patria dove è nato il lavoro nelle piattaforme i lavoratori hanno vinto
esattamente dove un Giudice di Torino ha deciso che dovevano perdere: la Corte Suprema della California con la statuizione del 30 Aprile 2018 ha inteso superare l’ABC test – ovvero gli indici rilevatori della subordinazione classicamente intesi (orario mansioni direttive ecc.) e ha identificato con chiarezza quali sono le condizioni che caratterizzano il lavoro indipendente/autonomo:

  • il lavoratore deve essere libero da qualsivoglia controllo e dalla direzione del soggetto che lo assume in relazione all’esecuzione dei lavori, sia nell’ambito del contratto che per l’esecuzione della prestazione;
  • il lavoratore deve svolgere un’attività lavorativa al di fuori del core business dell’impresa che lo assume;
  • il lavoratore deve svolgere abitualmente un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale indipendente per una molteplicità di committenti.

In carenza di questi elementi, il lavoratore dovrebbe essere considerato un lavoratore dipendente. L’onere della prova è invertito rispetto al nostro ordinamento e il solo fatto che l’azienda non riesca a provare la sussistenza dei tre elementi sopra indicati è di per sé sufficiente per stabilire che il lavoratore è un dipendente.
La Corte di appello di Londra, nel maggio 2018, ha applicato i medesimi principi per dare ragione a una identica vertenza agita dai riders. Forse i teorici della liberalizzazione dei rapporti di lavoro dovrebbero studiare più a fondo quello che sta succedendo nei territori dell’economia dei servizi e negli avamposti del liberismo; così da comprendere meglio chi sia, qui e ora, il conservatore degli equilibri esistenti e chi invece sappia individuare le reali linee di tendenza.


IL MONDO CHE VORREMMO
Ovviamente la subordinazione non è e non può essere un punto di arrivo, ma semmai un punto di partenza. Anche alla luce del fatto che è noto a chiunque come il catalogo delle tutele connesse al tale tipo contrattuale è stato fortemente indebolito.
Ed è vero che le attuali relazioni che legano l’uomo con la macchina «svolgono nuove funzioni e aprono a un nuovo statuto proprietario possibile». Il punto è che queste aperture non possono (hanno poca probabilità?) divenire realtà se non con il conflitto nel lavoro precario, aggredendo i meccanismi di sussunzione e/o di imprinting. Senza il conflitto sul lavoro precario è davvero difficile immaginare
che le istanze, per quanto avanzate e generalizzabili, possano diventare egemoni ma soprattutto essere efficaci. Anche perché, sempre ricordando Fischer, il tema dell’antagonismo al capitale è esso stesso tendenzialmente sussunto dal capitale stesso: «il realismo capitalista riesce persino a contemplare una certa dose di anticapitalismo. Dopo tutto, l’anticapitalismo è ampiamente diffuso tra le pieghe del capitalismo stesso… è un anticapitalismo gestuale che, anziché indebolire il realismo capitalista finisce per rinforzarlo». Fischer parla di un anticapitalismo che muove dalla inter-passività che nasce dalla «…sopravvalutazione del “credo” inteso come atteggiamento interiore soggettivo a spese di quanto professiamo ed esibiamo con i nostri comportamenti…». Ancora: «anticapitalismo di sistema che consiste nell’avanzare delle richieste senza che nessuno si aspetta che vengano accolte sul serio. La contestazione così diventa un rumore di fondo».
Tutto ciò per dire che tra la secca dicotomia del presente (subordinazione e
autonomia) e un mondo finalmente liberato dal lavoro, si deve passare per un obiettivo mediano dove – in forza di un reddito di cittadinanza universale incondizionato che renda la vita degna di per sé – l’individuo dovrà poter scegliere se lavorare, quanto lavorare e il livello di rapporto con l’impresa per patti aggiuntivi (e corrispettivo aggiuntivo). Ma tutto ciò non è alle porte e difficilmente potrà essere oggetto di una istanza dal sapore reale se non accompagnata da un diffuso e generalizzato assalto del lavoro precario alla vita degna.

Insomma, il diritto, l’insieme di norme che già esistono, l’azione sindacale diffusa, sociale, innovativa e auto-organizzata già oggi consentono di esercitare una controffensiva. Tale controffensiva – che va sempre agita innanzitutto e soprattutto dai corpi sociali e dai soggetti incarnati – dovranno e potranno produrre ulteriori, efficaci e maggiormente cogenti strumenti volti a combattere le sperequazioni, le discriminazioni e gli abusi che si danno nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di lasciarcelo alle spalle. Il diritto dunque può essere utilizzato per rompere la finzione e costringere sul ring l’avversario. Per il resto, poi, dipenderà da noi e dalla capacità di portare avanti l’attacco.

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Ultimo aggiornamento: 5.2.2025

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